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Stauto

Visiona il nostro statuto per leggere i nostri valori e la nostra mission

  • STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “TARANTO MAKERS”

    (Atto esente da imposta di bollo ai sensi art. 82 comma 5, Dlgs 117/17)

     

    Art. 1 Costituzione – Denominazione – Sede – Durata 

    1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, un’associazione denominata “TARANTO MAKERS”, in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017, di seguito indicata anche come “Associazione”. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
    2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Taranto.  L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso territorio comunale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
    3. Essa opera nel territorio della provincia di Taranto, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
    4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
    5. L’Associazione ha durata illimitata.

    Art.2 Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

    1. A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale”, dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “TARANTO MAKERS – Associazione di promozione sociale ETS”. 
    2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

    Art. 3 Principi ispiratori

    L’associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale, culturali, formative, partecipative, parità di genere, a favore di associati nonché di terzi (in particolare per la popolazione giovanile, femminile e anziana), nel pieno rispetto della libertà, della equità, dei diritti e della dignità. In particolare si fonda su:

    1. la valorizzazione e la promozione di metodi di fabbricazione locale, attenti al fruitore e alle esigenze dell’utente; 
    2. la promozione e la divulgazione della cultura Open Source, e degli strumenti su di essa basati; 
    3. la valorizzazione di metodi produttivi attenti all’impatto ambientale; 
    4. la promozione di reti di condivisione (di progetti, idee, strumenti, etc.) tra FabLab esistenti e realtà affini sul territorio nazionale ed estero; 
    5. la valorizzazione di metodi produttivi non massificati ispirati all’artigianato, anche digitale; 
    6. la centralità della formazione e dello scambio di conoscenze come mezzo di crescita; 
    7. la centralità della rete come mezzo di condivisione del proprio operato. 

    Art. 4 Finalità 

    1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
    2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
    1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
    3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
    4. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    5. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    6. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
    7. p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
    8. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

    In particolare, l’Associazione persegue le seguenti finalità:

    • condividere e promuovere la Fab Charter;
    • promuovere la Fabbricazione Digitale e del Design aperto/condiviso, dell’Hardware e del Software Libero, dello Sviluppo Sostenibile in termini di cultura, tecniche, metodi, strumenti e processi;
    • promuovere e valorizzare le diverse attività proposte dagli associati, coerenti con la filosofia dell’Associazione;
    • promulgare e divulgare l’utilizzo di mezzi di prototipazione con ausilio di strumenti digitali e non e di design aperto per artigianato, ricerca, informatica, interazione uomo-macchina, intrattenimento informativo/educativo, ambienti ibridi digitali-fisici;
    • promuovere e incoraggiare la condivisione dei progetti realizzati a livello locale a livello planetario, attraverso la propria rete e i propri strumenti online e viceversa divulgare, riproporre e promuovere progetti realizzati altrove e condivise attraverso gli stessi metodi, a livello locale;
    • offrire un luogo di libero scambio culturale/professionale e di creatività in tutte le sue declinazioni;
    • munirsi, compatibilmente alle proprie possibilità, delle macchine necessarie per coprire tutti i vari livelli di fabbricazione digitale;
    • promuovere la ricerca scientifica su vari livelli (sociale, culturale, artistica, sportiva, medica, etc.);
    • Costruire, promuovere e condividere la cultura, gli strumenti, le tecniche di fabbricazione digitale, lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze informatiche e tecnologiche che permettano una crescita dell’innovazione e del benessere del territorio, legata a tutti i settori culturali, ambientali, sociali ed economici;
    • Coltivare e diffondere la cultura d’impresa, dello spirito imprenditoriale e di costituzione di nuove start-up;

    Art.5 Attività

    L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: 

    • creare oggetti e sistemi (digitali e non) per la risoluzione di problemi o per puro divertimento;
    • organizzare workshop, concorsi, seminari, convegni, ricerca scientifica e non, progetti, incontri, eventi, iniziative, manifestazioni, corsi su tematiche coerenti con i principi e le finalità dell’associazione, con particolare riferimento a: making, uso di strumenti di prototipazione rapida, software di modellazione, programmazione, design grafico e web, sistemi di controllo elettronici, ed altri aspetti tecnologici;
    • prototipare e realizzare ambienti e prodotti anche interattivi, contesti semi o completamente immersivi, multimediali e distribuiti, anche volti a fornire nuove opportunità di apprendimento, salute, lavoro; 
    • agire come consulente nei confronti di terzi per la prototipazione o la realizzazione di progetti in modalità e finalità da concordare tra le parti;
    • realizzare prodotti editoriali online e non, anche multimediali, oggetti di design e arredo, pitture e sculture, installazioni e allestimenti anche digitali e altre opere di ingegno del settore audiovisivo;
    • organizzare eventi di divulgazione culturale, scientifica, tecnologica e in generale di pubblica utilità sociale, inerenti alle tematiche dell’associazione e alle problematiche territoriali, anche allo scopo di informare, sensibilizzare e colmare il divario digitale;
    • gestire fablab, hub sociali/tecnologici o luoghi e spazi affini (digitali e fisici) anche per conto di terzi;
    • avviare e/o partecipare a percorsi di alternanza scuola-lavoro, progetti di contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e in generale a forme e fenomeni di disagio e danno sociale, nonché di costruzione di comunità educanti, per l’innovazione sociale e la rigenerazione urbana;
    • fornire supporto alle startup, agli spin-off, e in generale alle organizzazioni che operano nel mondo del making e del digitale, mettendo a disposizione strumenti, attrezzature, conoscenze e competenze per la realizzazione di progetti e invenzioni, anche fornendo assistenza operativa, formativa, tecnica, finanziaria e logistica;
    • proporre servizi di supporto tecnico relativi a necessità di modellazione e stampa 3D, reverse engineering, prototipazione rapida e tutto ciò che concerne l’innovazione anche tecnologica;
    • partecipare a progetti finanziati, creazioni di reti di collaborazione istituzionali e con altri soggetti del privato sociale e non, per le finalità istituzionali;
    • strutturare e gestire, anche per conto terzi, spazi di co-working e co-living con annessi servizi accessori connessi al relativo svolgimento e l’utilizzo di macchinari, strumenti ed attrezzature, hardware e software;
    • organizzare e promuovere iniziative per raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale, anche con azioni accessorie commerciali e produttive;
    • effettuare ricerche scientifiche e anche di particolare interesse sociale e in generale volte a sostenere il sistema produttivo fornendo servizi alle PMI, alle microimprese e all’artigianato per favorire la nascita di nuovi investimenti e attività produttive e lo sviluppo del sistema produttivo attuale, al fi

    L’Associazione può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. 

    Per il perseguimento delle finalità e degli scopi statutari l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle reciproche finalità statutarie, fermo restando la propria autonomia.

    L’Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.  

    L’Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 D.Lgs. 117/2017.  L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci.  Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

    Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 

    L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

    Art.6 Gli associati

    1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. 
    2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. 
    3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
    4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
    5. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

    Art.7 Procedura di ammissione

    1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.  In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
    2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.  Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
    3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. 
    4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
    5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

    Art. 8 Diritti e doveri degli associati

    1. Gli associati hanno il diritto di:
    1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
    2. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
    3. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
    1. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art. 17, c.2, del presente Statuto.
    2. Gli associati hanno il dovere di:
    1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
    2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    3. versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
    1. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, non sono rivalutabili, non sono rimborsabili.

    Art. 9 Cause di cessazione del rapporto associativo

    1. La qualità di associato si perde per:
      1. morte
      2. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
      3. mancato pagamento della quota associativa 
      4. per esclusione.

    Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; 

    1. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine dell’giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
    2. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

    Art. 10 Volontari

    1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
    2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 
    3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
    1. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.  Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
    2. Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
    3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
    4. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.   

    Art. 11 Sostenitori e Onorari

    1. Possono essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone (fisiche e giuridiche, pubbliche e private) che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.
    2. Sono considerati altresì Onorari le persone fisiche o giuridiche nominate tali per particolari meriti acquisiti. Non sono tenuti al pagamento della quota associativa, non sono eleggibili alle cariche sociali. Hanno diritto di partecipazione all’Assemblea, ma non hanno diritto di voto.

     

    Art. 12 Lavoratori

    L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

    Art. 13 Organi Sociali e Cariche Elettive

    Sono organi dell’associazione:

    1. l’Assemblea dei soci;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. l’Organo di controllo, laddove eletto;
    4. Il Revisore dei conti, laddove eletto.

     L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

    Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

    Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

    Art. 14 L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento 

    1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
    2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. 
    3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
    1. ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
    2. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; 
    3. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati.

    Nei casi di cui alle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

    1. L’Assemblea, è convocata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
    2. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
    3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
    4. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

    Art. 15 Assemblea ordinaria: competenze e quorum

    1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
    1. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    2. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    3. approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    4. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
    5. eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
    6. eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore; 
    7. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
    8. approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
    9. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
    10. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
    11. deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
    12. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    13. deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
    1. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. 
    2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

     

    Art. 16 Assemblea straordinaria: competenze e quorum

    1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
    1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
    1. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
    2. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

    Art. 17 L’Assemblea degli associati: regole di voto

    1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
    2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. 
    3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore o gli esercenti della responsabilità genitoriale, hanno diritto di voto, in rappresentanza dell’associato minorenne.
    4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.  Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.
    5. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

     

    Art. 18 Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

    1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo. 
    2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
    3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
    4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

    Art. 19 Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

    1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
    2. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. L’avviso deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
    3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
    4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
    5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
    6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. 
    7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
    8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

    Art. 20 Competenze del Consiglio Direttivo

    1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
    1. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    2. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    3. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    4. nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
    5. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
    6. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    7. decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
    8. deliberare la convocazione dell’Assemblea;
    9. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
    10. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
    11. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
    12. conferire procure generali e speciali;
    13. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
    14. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;  
    15. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
    1. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
    2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

    Art. 21 Il Presidente: poteri e durata in carica

    1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, ha l’uso della firma sociale e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. 
    2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. 
    3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
    4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
    5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
    1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
    2. curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    3. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni  alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
    4. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
    1. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di         assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta   al Consiglio   Direttivo   conferire  espressa          delega ad altro Consigliere.

    Art. 22 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

    1. La carica di Consigliere si perde per: 
    1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
    3. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.21, c.2, del presente Statuto;
    4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.
    1. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
    2. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

    Art. 23 Il Tesoriere

    Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. 

    Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

    Art. 24 Il Segretario

    Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. 

    Art. 25 L’Organo di controllo

    Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

    Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

    L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

    L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

    I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

    L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

    Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

    Art. 26 Revisore legale dei conti

    Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

    Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.

    In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

    Art. 27 Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

    Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. A fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo, i termini di cui sopra possono essere prorogati di due mesi.

    Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

    In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

    Art. 28. Entrate

    Le entrate dell’associazione sono costituite da:

    1. quote associative degli aderenti;
    2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    3. donazioni e lasciti testamentari;
    4. rimborsi derivanti da convenzioni;
    5. rendite patrimoniali;
    6. attività di raccolta fondi;
    7. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; 
    8. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione. 

    Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. 

    Art. 29 Il patrimonio

    Il patrimonio sociale è costituito da:

      1. beni immobili e mobili;
      2. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
      3. donazioni, lasciti o successioni; 
    • altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. 

    Art. 30. Utilizzo del patrimonio

    Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.

    Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.

    È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

    Art. 31 Libri sociali

    L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

    1. libro degli associati; 
    2. registro dei volontari;
    3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
    4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

    Art. 32 Pubblicità e trasparenza

    Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.

    Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.

    Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.

    Art. 33. Bilancio sociale e informativa sociale

    Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

    Art. 34 Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

    Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 16, comma 3 dello statuto.

    In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

    In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

    L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Art. 35 Norma finale

    Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.